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Global | | 23 Marzo 2018
Riforma Terzo Settore, primi
correttivi su Codice e impresa sociale
Riforma Terzo Settore, primi correttivi su Codice e impresa sociale

Novità sulla riforma del terzo settore: il Consiglio dei ministri del 21 marzo ha dato il via libera ad ulteriori norme integrative e correttive sia sul Codice del Terzo settore che sul decreto n. 112 che riguarda l’Impresa sociale. Un altro passo avanti quindi – dopo il primo decreto correttivo sul servizio civile del 22 febbraio – per il perfezionamento della riforma del Terzo settore (tutti gli aggiornamenti nel focus di CSVnet). I testi dei provvedimenti assunti sono stati approvati “salvo intese”: ciò vuol dire che dovranno essere esaminati dalle commissioni parlamentari competenti, formate dopo l’insediamento delle nuove Camere, per la pubblicazione dei testi in Gazzetta ufficiale entro agosto.

È il comunicato stampa del Consiglio dei ministri ad anticipare i contenuti principali dei decreti correttivi, a partire dal Codice del terzo settore, il decreto legislativo più consistente di tutta la riforma, modificato “al fine di un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale e tenendo conto, inoltre, delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento”. La novità più importante riguarda gli obblighi contabili, che saranno proporzionati alle dimensioni degli enti di terzo settore: solo quelli più grandi dovranno sottoporsi alla revisione legale dei conti; in caso di revisione obbligatoria, inoltre, le organizzazioni potranno rivolgersi all’organo di controllo interno, a condizione che in esso sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

In un articolo pubblicato sul Sole 24 ore di ieri, Giovanni Parente e Gabriele Sepio (consulente del Governo per la riforma) chiariscono meglio l’introduzione di questo “principio di maggiore proporzionalità”: “lo spirito di fondo” – spiegano – “è di uniformare la soglia spartiacque per definire grandi e piccoli enti. È destinato infatti a salire da 100mila a 220mila euro il limite di entrate annue per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati. Mentre, una volta approvato definitivamente il correttivo, basterà un rendiconto per cassa al posto delle scritture contabili per gli enti non commerciali con proventi annui inferiori a 220mila euro (e non entro i 50mila attualmente previsti), in coerenza con il limite oltre il quale scatta l’obbligo del bilancio di esercizio”.

Sul fronte fiscale invece, si prevede che gli enti con ricavi superiori ai costi, fino ad un limite massimo del 10%, saranno considerati comunque non commerciali: un intervento che consenta di avere dei margini in considerazione “dell’esigenza di mantenere la qualifica non commerciale dell’attività anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi” sottolineano Parente e Sepio.

(volontariatoggi.info)

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